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Sez. L, Sentenza n. 7905 del 17/07/1991 (Rv. 473166 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Pensione supplementare - Sopravvenienza del requisito contributivo - Trasformazione in pensione autonoma - Esclusione - Integrazione al minimo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1991-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473166-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere

La pensione supplementare disciplinata dagli articoli 5 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (e successive modifiche) e 7 della legge 21 aprile 1981 n. 155 non si trasforma in pensione autonoma per effetto del sopravvenuto raggiungimento del requisito contributivo né usufruisce dell'integrazione alla misura del trattamento minimo, propria della pensione autonoma.

Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)