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Sez. 1, Sentenza n. 5736 del 07/11/1979 (Rv. 402350 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO IMPLICANTE LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - RINVIO AL PRIMO GIUDICE DA PARTE DELLA CASSAZIONE - PRONUNCIA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO RESA DIRETTAMENTE DAL COLLEGIO FUORI DELL'IPOTESI PREVISTA DALL'ART 308, CAPOVERSO COD PROC CIV - CONFERMA IN APPELLO - RINVIO AL PRIMO GIUDICE DA PARTE DELLA CASSAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1979-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402350-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DECISIONE DEL RICORSO - CASSAZIONE CON RINVIO - NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO IMPLICANTE LA RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - RINVIO AL PRIMO GIUDICE DA PARTE DELLA CASSAZIONE - PRONUNCIA DI ESTINZIONE DEL PROCESSO RESA DIRETTAMENTE DAL COLLEGIO FUORI DELL'IPOTESI PREVISTA DALL'ART 308, CAPOVERSO COD PROC CIV - CONFERMA IN APPELLO - RINVIO AL PRIMO GIUDICE DA PARTE DELLA CASSAZIONE - NECESSITA.*

L'ultimo comma dell'art 383 cod proc civ - secondo cui la Corte di Cassazione, se riscontra una nullita del giudizio di primo grado per la quale il giudice di appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo - disciplina virtualmente tutte le ipotesi cosiddette di rinvio improprio al giudice di primo grado, tra le quali non possono non rientrare quelle in cui si ravvisino violazioni degli strumenti destinati a dare attuazione al principio del contraddittorio, per omissione o nullita degli Atti volti a provocare, anche nel corso del procedimento di primo grado, la Costituzione di altre parti nei confronti delle quali deve essere pronunciata la decisione. Ne consegue che, nell'ipotesi di annullamento della sentenza con la quale i giudici d'appello avevano confermato la pronuncia di Estinzione del processo, resa direttamente dal collegio al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art 308 capoverso cod proc civ, deve egualmente disporsi il rinvio della causa al giudice di primo grado. (nella specie, in primo grado l'istruttore aveva concesso una proroga del termine fissato per l'integrazione del contraddittorio, ma il collegio, sull'assunto della improrogabilita dei termini perentori, aveva dichiarato l'Estinzione del processo, con sentenza confermata in appello). (V 3036/76, mass n 381810; (V 2792/73, mass n 366343).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)