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Sez. 1, Sentenza n. 4545 del 15/07/1980 (Rv. 408383 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RIFORMA DELLA SENTENZA DI ESTINZIONE - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DI SENTENZA DI ESTINZIONE PRONUNCIATA DAL COLLEGIO A NORMA DELLO ART 307 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408383-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RIFORMA DELLA SENTENZA DI ESTINZIONE - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DI SENTENZA DI ESTINZIONE PRONUNCIATA DAL COLLEGIO A NORMA DELLO ART 307 COD PROC CIV - ESCLUSIONE.*

L'ipotesi ex art 354, secondo comma, cod proc civ di rimessione della causa al primo giudice nel caso di riforma della sentenza che abbia pronunziato sull'Estinzione del processo a norma dell'art 308 cod proc civ (respingendo, cioe, il reclamo proposto avverso la ordinanza di Estinzione del giudice istruttore), non puo trovare applicazione nel caso di sentenza di Estinzione pronunziata dal collegio a norma dell'art 307 cod proc civ, quando, cioe, la causa gli sia stata rimessa per la decisione ai sensi dell'art 189 cod proc civ: in tal caso, attesa la tassativita delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice per motivi diversi dalla giurisdizione e dalla Competenza, il giudice d'appello che riformi la sentenza di Estinzione del processo deve trattenere la causa e decidere nel merito la controversia. (Conf 5736/79, mass n 402350; (Conf 3843/77, mass n 387514; (Conf 3036/76, mass n 381810; (Conf 2792/73, mass n 366343).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)