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Sez. 1, Sentenza n. 1279 del 22/01/2014 (Rv. 629363 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Prova della paternità naturale - Elementi indiziari - "Tractatus", "fama" e indagini ematologiche eseguite su parenti del preteso genitore - Ammissibilità - Valutazione da parte del giudice - Criteri.
Stato
decisa il 2014-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629363-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA

In tema di mezzi utilizzabili per provare la paternità naturale, l'art. 269 cod. civ. ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'"id quod plerumque accidit", risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità, sicché risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l'accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. "tractatus"), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. "fama"), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)