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Sez. 1, Sentenza n. 12166 del 09/06/2005 (Rv. 581207 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Prova della paternità naturale - Affidata ad elementi indiziari - Ammissibilità - Dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali fra la madre ed il preteso padre durante il periodo del concepimento - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581207-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA

L'art. 269 cod. civ. - il quale, nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 113 della legge di riforma del diritto di famiglia, ammetteva la ricerca della paternità naturale solo nell'ambito di alcune presunzioni legali espressamente previste - nella sua attuale formulazione, che consente di utilizzare ogni mezzo di prova, non pone alcun limite in ordine ai mezzi attraverso i quali può essere dimostrata siffatta paternità, onde il giudice di merito, dotato di ampio potere discrezionale al riguardo, può legittimamente fondare il proprio convincimento sulla effettiva sussistenza di un rapporto di filiazione anche su risultanze istruttorie dotate di valore puramente indiziario, senza che assuma carattere di indefettibilità neppure la dimostrazione dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre durante il periodo del concepimento. (Enunciando il principio di cui in massima, la Corte Cass. ha ritenuto correttamente motivata la pronuncia del giudice di merito che aveva fondato la propria pronuncia affermativa della paternità naturale: (a) sulle lettere scritte dall'uomo alla madre del bambino, alcune delle quali indicanti l'inequivocabile convincimento di essere il padre del fanciullo; (b) sulle informazioni raccolte dai Carabinieri in sede di arruolamento del giovane, riferenti come dato notorio ed indiscusso nel piccolo paese che questi era figlio naturale del presunto padre, all'epoca già legato da vincolo matrimoniale; (c) sulla scomparsa della salma del presunto padre, avvenuta in pendenza del giudizio di dichiarazione giudiziale della paternità naturale, allorché era stata già disposta consulenza tecnica volta a conseguire le prove genetiche del DNA).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 113

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)