Sez. T, Sentenza n. 17179 del 01/06/2026 (Rv. 679361-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Imposta di registro - Azienda - Valore dell’atto di acquisto - Determinazione - Criteri - Condizioni - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE
In materia d'imposta di registro, ai fini della determinazione del valore dell'atto di acquisto di un complesso aziendale, ai sensi dell'art. art 51, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, deve tenersi conto del valore venale complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento, al netto delle passività ad essa inerenti e risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, e ciò sia nel caso in cui il valore sia stato dichiarato dalle parti ai sensi del comma 1, sia nell'ipotesi in cui l'Ufficio, a mente del successivo comma 4 del medesimo art. 51, rettifichi la base imponibile dichiarata. (Nella specie, la S.C., decidendo nel merito, ha annullato l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la base imponibile della cessione di un complesso alberghiero includendovi i debiti erariali, commerciali, bancari, previdenziali, indicati nel bilancio allegato al rogito).
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)