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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23873 del 23/11/2015 (Rv. 637510 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Cessione d'azienda - Pagamento del corrispettivo tramite accollo dei debiti - Rilevanza dei debiti accollati nella determinazione della base imponibile - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637510-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE

In materia d'imposta di registro relativa a cessione d'azienda, la base imponibile va determinata al lordo dei debiti del cedente che il cessionario si sia accollato quale modalità di pagamento del prezzo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, identificata la base imponibile nel solo corrispettivo versato dal cessionario al cedente, al netto dei debiti oggetto di accollo, aveva annullato l'avviso di accertamento per il recupero dell'imposta suppletiva di registro).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)