Sez. T, Ordinanza n. 11043 del 24/04/2026 (Rv. 678268-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE | Cessione dell'azienda - Pagamento del corrispettivo tramite accollo dei debiti - Rilevanza dei debiti accollati nella determinazione della base imponibile - Fattispecie
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - AZIENDE O DIRITTI REALI SU DI ESSE
In materia d'imposta di registro relativa a cessione dell'azienda, la base imponibile va determinata al lordo dei debiti del cedente che il cessionario si sia accollato quale modalità di pagamento del prezzo. (In applicazione di tale principio, la S.C., cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha annullato l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate che aveva incluso nella base imponibile, quale prezzo di acquisto di un ramo di azienda, i mutui accollati dal cessionario, nonostante gli stessi fossero inerenti e contabilizzati).
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)