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Sez. 5, Sentenza n. 32164 del 15/05/2009 Ud. (dep. 06/08/2009) Rv. 244488 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolente impropria, ex art. 223, comma secondo, n. 1 L. fall. - Natura - Reato complesso - Decorso del termine di prescrizione - Verificazione del dissesto - Rilevanza - Esclusione - Riferimento alla dichiarazione di fallimento - Necessità.
Stato
decisa il 2009-05-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244488-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Il delitto di bancarotta fraudolenta impropria (art. 223, comma secondo, n. 1 L.fall.) è strutturato come reato complesso, rispetto al quale un reato societario tra quelli espressamente previsti dal legislatore ed assunto come elemento costitutivo deve essere causa o concausa del dissesto societario; tuttavia, il momento consumativo del reato è da individuarsi nella dichiarazione di fallimento, che fissa anche il "dies a quo" da cui decorre la prescrizione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 223 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)