Sez. 1, Sentenza n. 3276 del 13/10/1975 (Rv. 377389 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - SANZIONI NON PENALI PER LE VIOLAZIONI - SOPRATASSE - INTERESSI MORATORI - PER RITARDATO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - CONDONO EX LEGGE N 823 DEL 1973 - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - SANZIONI NON PENALI PER LE VIOLAZIONI - SOPRATASSE - INTERESSI MORATORI - PER RITARDATO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - CONDONO EX LEGGE N 823 DEL 1973 - INAPPLICABILITA.*
In tema di imposta di successione, la definizione in via amministrativa, prevista dal DL 5 novembre 1973 n 660 sul condono fiscale (convertito in legge 19 dicembre 1973 n 823), e inoperante nei confronti delle controversie che vertano non sull'applicazione del tributo, ma su aspetti collaterali derivanti dalla nascita del rapporto tributario, come quelli relativi agli interessi moratori ed alle soprattasse dovute per il ritardato pagamento dell'imposta dilazionata. (V 1015/75, mass n 374413).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 65, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 75, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 76, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)