Sez. 1, Sentenza n. 1015 del 15/03/1975 (Rv. 374413 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SANZIONI NON PENALI PER LE VIOLAZIONI - CONDONO - CONDONO EX DPR DEL 1973 N 660 - CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO - APPLICABILITA - LIMITI - CONTROVERSIE RELATIVE AGLI INTERESSI MORATORI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - SANZIONI NON PENALI PER LE VIOLAZIONI - CONDONO - CONDONO EX DPR DEL 1973 N 660 - CONTROVERSIE RIGUARDANTI L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO - APPLICABILITA - LIMITI - CONTROVERSIE RELATIVE AGLI INTERESSI MORATORI.*
Dall'applicabilita del condono fiscale previsto dal dlpr 5 novembre 1973 n 660, convertito in legge 19 dicembre 1973 n 823, sono escluse tutte le controversie che non riguardano l'applicazione, la natura e la configurazione del tributo, ma esclusivamente aspetti collaterali del rapporto tributario, quale l'Obbligo del pagamento degli interessi moratori previsti dalle leggi 26 gennaio 1961 n 29 e 28 marzo 1962 n 147. Tale esclusione deriva, per quanto concerne le imposte indirette, dall'art 6 del cennato decreto che circoscrive la possibilita di fruire del condono alle sole controversie riguardanti 'l'applicazioné del tributo e, piu in generale, dal successivo art 10 che limita l'esonero del contribuente dal pagamento dei suindicati interessi alle sole imposte dovute in applicazione dello stesso decreto.*
Riferimenti normativi: Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST., DPR 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)