Sez. L, Sentenza n. 6429 del 12/12/1980 (Rv. 410192 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - DOMANDE ED ECCEZIONI PROPOSTE IN PRIMO GRADO E NON ACCOLTE O ASSORBITE - ONERE DI RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSORBIMENTO DELLA DOMANDA VOLTA ALL'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL CD APPALTO DI MANO D'OPERA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - IN GENERE - DOMANDE ED ECCEZIONI PROPOSTE IN PRIMO GRADO E NON ACCOLTE O ASSORBITE - ONERE DI RIPROPOSIZIONE ESPRESSA - FATTISPECIE IN TEMA DI ASSORBIMENTO DELLA DOMANDA VOLTA ALL'ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEL CD APPALTO DI MANO D'OPERA.*
Il principio di cui all'art 346 cod proc civ circa l'Onere di riproporre espressamente in appello le domande e le eccezioni non accolte in primo grado o rimaste assorbite, sotto pena di esclusione delle stesse dal tema del giudizio, opera anche in materia di controversie soggette al nuovo rito del lavoro, che all'art 436 cod proc civ fa Obbligo all'appellato di costituirsi mediante deposito di memoria difensiva contenente dettagliata esposizione di tutte le sue difese. Pertanto, ove sia stata impugnata la sentenza di primo grado che abbia accertato l'esistenza di un appalto intraziendale di cui all'art 3 della legge 23 ottobre 1960 n 1369, dichiarando assorbita la domanda rivolta ad accertare l'esistenza del cd appalto di mano d'opera di cui all'art 1 della stessa legge, e l'appellato abbia insistito per la conferma della prima decisione, incorre nel vizio di extrapetizione la sentenza di appello che affermi l'esistenza di un appalto di mano d'opera, attesa la diversita di situazioni sostanziali che danno luogo alle ipotesi disciplinate dalle norme innanzi citate.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)