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Sez. L, Sentenza n. 5838 del 23/11/1985 (Rv. 443023 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ART. 346 COD. PROC. CIV. - CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443023-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - ART. 346 COD. PROC. CIV. - CONTROVERSIE SOGGETTE AL RITO DEL LAVORO - APPLICABILITÀ.*

Il principio di cui all'art. 346 cod. proc. civ. circa l'Onere di riproporre in appello le domande non accolte in primo grado o rimaste assorbite opera anche nelle controversie soggette al nuovo rito del lavoro, in quanto l'art. 436, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge n. 533 del 1973) fa Obbligo all'appellato di costituirsi mediante deposito di memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese. (Conf 3673/83, mass n 428569; (Conf 6429/80, mass n 410192, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 436, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)