Sez. L, Sentenza n. 7119 del 16/05/2002 (Rv. 557624 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Competenza ex art. 30 bis cod. proc. civ. introdotto dalla legge n. 420 del 1998 - Immediata applicabilità anche in processi in corso - Sussistenza - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
L'art. 30 bis cod. proc. civ. (introdotto dalla legge n. 420 del 1998 e prevedente una particolare disciplina della competenza territoriale per le controversie in cui sia parte un magistrato esercente nel medesimo distretto di Corte d'Appello in cui si trova l'ufficio giudiziario che sarebbe altrimenti competente per territorio)è norma applicabile anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, senza che a ciò sia d'ostacolo il disposto dell'art. 5 (prevedente l'ultrattività della disciplina in materia di competenza e di giurisdizione vigente al momento della proposizione della domanda), atteso che il medesimo art. 30 bis citato contiene già in sè una deroga al suddetto art. 5 cod. proc. civ. laddove prevede che, se il magistrato parte nel giudizio è venuto successivamente ad esercitare nel distretto del quale fa parte l'ufficio giudiziario procedente, la competenza per territorio va nuovamente determinata secondo i criteri dettati dal comma precedente del medesimo articolo, onde deve ritenersi che il legislatore, in virtù delle particolari "ragioni" di determinazione della competenza territoriale in questione, abbia inteso svincolarla dal principio sancito dal citato art. 5 cod. proc. civ., norma che, contenendo una deroga alla disciplina generale, deve cedere a fronte di una successiva disposizione che, esplicitamente o implicitamente derogando alla norma derogatoria, riaffermi i principi generali in materia di successione delle leggi processuali nel tempo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 30 CORTE COST., Legge 02/12/1998 num. 420 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)