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Sez. 1, Sentenza n. 4006 del 06/10/1989 (Rv. 463824 - 01)

FIDEIUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEIUSSORE - IN GENERE - GARANZIA COSIDDETTA AUTONOMA (PERFORMANCE BOND) - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DEL GARANTE DI PROPORRE ECCEZIONI RELATIVE ALLA VALIDITÀ O EFFICACIA O ALLE VICENDE DEL RAPPORTO DI BASE - RICHIESTA DEL GARANTITO DI SOMME PRIMA FACIE ECCEDENTI QUELLE DOVUTE DAL DEBITORE PRINCIPALE - FACOLTÀ DEL GARANTE DI RIFIUTARE IL PAGAMENTO DI TALI SOMME - SUSSISTENZA - EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463824-01

FIDEIUSSIONE - RAPPORTO TRA CREDITORE E FIDEIUSSORE - IN GENERE - GARANZIA COSIDDETTA AUTONOMA (PERFORMANCE BOND) - CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DEL GARANTE DI PROPORRE ECCEZIONI RELATIVE ALLA VALIDITÀ O EFFICACIA O ALLE VICENDE DEL RAPPORTO DI BASE - RICHIESTA DEL GARANTITO DI SOMME PRIMA FACIE ECCEDENTI QUELLE DOVUTE DAL DEBITORE PRINCIPALE - FACOLTÀ DEL GARANTE DI RIFIUTARE IL PAGAMENTO DI TALI SOMME - SUSSISTENZA - EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO - CONSEGUENZE.*

Nel contratto di garanzia cosiddetta autonoma ("performance bond"), in cui il garante, normalmente un istituto di credito od una compagnia di Assicurazione, si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia "a prima domanda", in seguito alla semplice dichiarazione del creditore-beneficiario circa il verificarsi dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento dell'obbligazione principale, e senza alcuna possibilità di proporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto di base, la prestazione del garante stesso resta pur sempre circoscritta alla perdita subita dal creditore per detto inadempimento od inesatto adempimento. Pertanto, in presenza di una pretesa del garantito, che sia rivolta a richiedere somme eccedenti rispetto a quelle effettivamente dovute e pagate dal debitore principale (nella specie, ammontare della ritenuta d'acconto legittimamente effettuata del debitore principale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600), deve riconoscersi al garante la facoltà di rifiutare il versamento delle somme medesime, ove risulti "prima facie", in modo certo ed incontestabile, la suddetta eccedenza, spettandogli, ove abbia egualmente effettuato tale versamento, la facoltà di agire con la "actio indebiti", ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.. (V 7341/87, mass n 455391).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1952, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)