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Sez. 1, Sentenza n. 4519 del 24/04/1991 (Rv. 471842 - 01)

Fideiussione - Rapporto tra creditore e fideiussore - Eccezioni opponibili del fideiussore | Contratti autonomi di garanzia (garanzie personali atipiche) - Clausola di esclusione della possibilità del garante di opporre eccezioni relative alla validità, efficacia e vicende del negozio di base - Ammissibilità - Conseguenze - Contratti autonomi di garanzia stipulati per l'adempimento di obbligazioni tributarie - Ammissibilità - Possibilità del garante di opporre l'eccezione di pagamento - Rilevanza.
Stato
decisa il 1991-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471842-01

Fideiussione - Rapporto tra creditore e fideiussore - Eccezioni opponibili del fideiussore

I così detti contratti autonomi di garanzia, definiti anche come garanzie personali atipiche, con i quali il garante si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto della garanzia, senza potere opporre eccezioni attinenti alla validità, all'efficacia e, in genere alle vicende del negozio di base, nonostante le eventuali opposizioni al pagamento formulate dal debitore principale o l'esistenza di contestazioni, sono validi nonostante che consentano al creditore - contrariamente ai principi che disciplinano la fideiussione - di esigere il pagamento immediato del garante senza che in quella fase possano essergli opposte dette eccezioni (e salva soltanto l'"exceptio doli", per il caso che risulti evidente "prima facie" il comportamento fraudolento o abusivo del richiedente), ma non impediscono che, una volta avvenuto il pagamento, eventualmente ingiusto, possa conseguirsi il riequilibrio della situazione giuridica tra le parti, attraverso azioni di rivalsa o di indebito. Ad identiche condizioni, siffatti negozi di garanzia sono validi anche se stipulati per l'adempimento di obbligazioni tributarie (nella specie, quella di restituzione delle somme rimborsate a titolo di eccedente I.V.A., ai sensi degli artt. 30 e 38 bis del D.P.R. n. 633 del 1972), dovendosi, peraltro, con riguardo a tale ipotesi, considerare, che, qualora al garante sia consentito opporre l'eccezione di pagamento, tale clausola è utilizzabile per far valere la parziale estinzione della garanzia, fino a concorrenza dell'importo che il garantito abbia versato per essere ammesso al beneficio del condono di cui al D.L. n. 429 del 1982, i cui artt. 26 e 32 comportano che tale versamento, pur non determinando l'estinzione della controversia tributaria e l'automatica applicabilità del condono stesso, vale, comunque, a diminuire in misura corrispondente il debito di imposta. V. 4006/89, mass n 463824, sulla prima parte.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945, DPR 27/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., DPR 27/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST., Decreto Legge 15/12/1982 num. 916 CORTE COST., Legge 12/02/1983 num. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)