Sez. L, Sentenza n. 2224 del 28/03/1986 (Rv. 445380 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE PER CATEGORIE PRIVE DI DISCIPLINA COLLETTIVA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE PER CATEGORIE PRIVE DI DISCIPLINA COLLETTIVA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE - LICENZIAMENTI COLLETTIVI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
I licenziamenti collettivi per riduzione di personale sono configurabili anche per categorie per le quali manchi una disciplina collettiva e pertanto possono ricorrere anche nel settore della edilizia, pur se espressamente escluso dall'applicabilità degli accordi interconfederali del 20 dicembre 1950 (recepito nel DPR 14 luglio 1960 n. 1019) e del 5 maggio 1965 sui licenziamenti per riduzione di personale nel settore industriale, sempre che siano determinati da scelte imprenditoriali attinenti alle dimensioni dell'impresa e comprendenti - in ipotesi di impresa edile - anche il graduale esaurirsi delle singole fasi di lavoro. (V 3909/85, mass n 441488; (V 886/81, mass n 411397).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)