Sez. L, Sentenza n. 886 del 13/02/1981 (Rv. 411397 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE NELL'EDILIZIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE NELL'EDILIZIA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
I licenziamenti collettivi per riduzione del personale, sono configurabili anche per categorie per le quali manchi una disciplina sindacale collettiva, allorche si tratti di licenziamenti che, oltre a riguardare una pluralita di dipendenti, siano dettati da scelte imprenditoriali di carattere dimensionale e non da motivi inerenti alle persone dei singoli lavoratori e sono percio ravvisabili anche nel settore dell'edilizia - pur se espressamente escluso, dagli accordi interconfederali del 20 dicembre 1950 e del 5 maggio 1965, dall'applicazione delle procedure ivi previste in tema di licenziamenti collettivi per riduzione del personale nell'ambito delle imprese industriali - ove siano determinati da scelte imprenditoriali per quanto attiene alle dimensioni dell'impresa, purche l'imprenditore fornisca la prova che siano stati effettivamente determinati per fine del lavoro nelle costruzioni edili (comprendente anche i casi del graduale esaurirsi di singole fasi di lavoro) e che la manifestazione di volonta in ordine ai licenziamenti sia stata efficacemente comunicata ai lavoratori interessati. .(Conf 1518/79, mass n 397868).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950 num. 5, Contr. Coll. 05/05/1965 num. 6, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)