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Sez. L, Sentenza n. 3909 del 29/06/1985 (Rv. 441488 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CONFIGURABILITÀ NEL SETTORE DELLA EDILIZIA - PROCEDURE EX ACCORDI INTERCONFEDERALI 20 DICEMBRE 1950 E 5 MAGGIO 1965 - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441488-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - CONFIGURABILITÀ NEL SETTORE DELLA EDILIZIA - PROCEDURE EX ACCORDI INTERCONFEDERALI 20 DICEMBRE 1950 E 5 MAGGIO 1965 - INAPPLICABILITÀ.*

I licenziamenti collettivi per riduzione del personale, esclusi dalla sfera di applicazione della legge 15 luglio 1966 n. 604 sui licenziamenti individuali, sono configurabili anche per categorie per le quali manchi una disciplina collettiva, allorché si tratti di licenziamenti, che, oltre a riguardare una pluralità di dipendenti, siano dettati da scelte imprenditoriali di carattere dimensionale e non da motivi inerenti alle persone dei singoli lavoratori, e sono perciò ravvisabili anche nel settore della edilizia, pur se espressamente escluso, in virtù degli accordi interconfederali del 20 dicembre 1950 e del 5 maggio 1965, dalla applicazione delle procedure ivi previste in tema di licenziamenti collettivi per riduzione di personale nell'ambito delle imprese industriali, ove determinati da scelte dell'imprenditore attinenti alle dimensioni dell'impresa che impongano la riduzione del personale per la fine dei lavori nelle costruzioni edili. (V 983/83, mass n 425748; (Conf 886/81, mass n 411397).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)