Sez. 1, Sentenza n. 1126 del 20/02/1996 Cc. (dep. 19/03/1996) Rv. 203982 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Audizione dell'interessato | Omissione - Conseguenze in caso di espressa richiesta del detenuto - Nullità.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Audizione dell'interessato
Con riferimento al procedimento di esecuzione (art. 666 cod. proc. pen.), qualora il soggetto detenuto nella circoscrizione del giudice - nella specie, Corte d'Appello - abbia fatto richiesta di essere udito, la sua omessa traduzione per l'udienza camerale configura una nullità di tipo assoluto riconducibile all'art. 178 lett. c) cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)