Sez. 1, Sentenza n. 28557 del 18/06/2008 Cc. (dep. 10/07/2008) Rv. 240784 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'INTERESSATO | Mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta - Conseguenze - Nullità di ordine generale e a regime intermedio.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'INTERESSATO
Nel procedimento di sorveglianza la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta integra una nullità del procedimento di ordine generale, "ex" art. 178, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., e a regime intermedio quanto alla deducibilità e alla rilevabilità. (In motivazione, la S.C. ha precisato che, qualora intenda sottoporsi ad audizione, l'interessato ha l'onere di formularne richiesta, mentre compete all'autorità giudiziaria la fissazione delle relative modalità, fermo restando che la richiesta dell'interessato contiene implicitamente l'istanza di essere sentito quanto meno dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui è detenuto o internato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)