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Sez. 4, Sentenza n. 10771 del 10/12/2002 Cc. (dep. 10/03/2003) Rv. 223931 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'INTERESSATO | Richiesta del condannato, detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede - Contenuto - Indicazione del diritto all'audizione presso il magistrato di sorveglianza - Necessità - Esclusione - Ragioni - Omessa audizione - Nullità di cui all'art.178, lett. c), cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223931-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'INTERESSATO

In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione (art.666, comma 4, cod. proc. pen.), qualora il condannato, detenuto in luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede, chieda di essere sentito personalmente, previa traduzione all'udienza camerale, il giudice deve disporre tale traduzione o la audizione davanti al magistrato di sorveglianza del luogo, in quanto, ai fini dell'instaurazione del contraddittorio è sufficiente che vi sia una richiesta ad essere ascoltati, attenendo le ulteriori indicazioni a modalità di attuazione del diritto di audizione che sono riservate alla decisione del giudice. Ne consegue che l'omessa audizione dell'interessato, che ne abbia fatto comunque richiesta, è causa di nullità assoluta, ai sensi dell'art.178, lett. c), cod. proc. pen., rilevabile anche d'ufficio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)