Sez. 3, Sentenza n. 6839 del 19/06/1993 (Rv. 482825 - 01)
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore - Rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato | Fondamento - Prescrizione - Termine.
Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione diretta nei confronti dell'assicuratore - Rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato
L'assicuratore delle responsabilità civile automobilistica che avendo pagato l'indennità al terzo danneggiato agisca con l'azione di rivalsa nei confronti del proprio assicurato, ai sensi dell'art. 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990, nei limiti in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, fa valere un diritto proprio (e non un diritto altrui in via di surrogazione) che trova fondamento nel contratto assicurativo e cioè in quello stesso diritto di ridurre o rifiutare la prestazione pattiziamente stabilito e che non può per legge essere opposto al danneggiato, con la conseguenza che ad esso si applica la prescrizione annuale prevista dall'art. 2952 cod. civ. per i diritti nascenti dal contratto di assicurazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203 n. 3, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)