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Sez. 3, Sentenza n. 12083 del 28/11/1998 (Rv. 521189 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO | Esercizio della rivalsa nei confronti di soggetto diverso dall'assicurato - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521189-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO L'ASSICURATO

L'azione di rivalsa riconosciuta dall'art. 18, secondo comma della legge 24 dicembre 1969, n. 990 all'assicuratore nei confronti dell'assicurato, proprietario del veicolo, non può essere esercitata contro soggetti diversi dall'assicurato.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)