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Sez. 1, Sentenza n. 14481 del 09/07/2005 (Rv. 582458 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Compravendita - Prezzo - Pagamento - Quietanza - Simulazione - Dichiarazione - Azione relativa - Proposizione da parte del curatore fallimentare del venditore - Prova della simulazione - Prova testimoniale e per presunzioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2005-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582458-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE

Il curatore fallimentare del venditore, il quale agisca per la dichiarazione di simulazione della quietanza relativa all'avvenuto pagamento del prezzo di compravendita al fine di recuperare al fallimento detto prezzo, cumula, con la rappresentanza del fallito "ex" art. 43 legge fall., anche la legittimazione che la legge attribuisce ai creditori del simulato alienante ai sensi dell'art. 1416, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che, agendo egli come terzo, può fornire la prova della simulazione senza limiti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1417 e 1416, secondo comma, cod. civ. e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1417, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)