Sez. 4, Sentenza n. 15126 del 06/07/1989 Ud. (dep. 04/11/1989) Rv. 182440 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - SOCI DI SOCIETÀ DI FATTO CHE PRESTANO LA LORO OPERA PER CONTO DELLA STESSA SOCIETÀ - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLA NORMATIVA ANTIFORTUNISTICA DA PARTE DEL SOCIO LAVORATORE - SUSSISTENZA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - SOCI DI SOCIETÀ DI FATTO CHE PRESTANO LA LORO OPERA PER CONTO DELLA STESSA SOCIETÀ - OBBLIGO DI OSSERVANZA DELLA NORMATIVA ANTIFORTUNISTICA DA PARTE DEL SOCIO LAVORATORE - SUSSISTENZA.*
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il socio di fatto che presta la sua attività per conto della società è contemporaneamente oggetto e destinatario delle norme antinfortunistiche e delle regole di prudenza e di buona tecnica. Il socio-lavoratore di una società di fatto deve provvedere, a tutela dell'incolumità propria e degli altri lavoratori della società, affinché il lavoro si svolga con l'osservanza delle norme antinfortunistiche e di quelle di comune prudenza. (fattispecie in tema di omicidio colposo per infortunio nel corso di lavori eseguiti da soci di impresa edilizia artigiana- società di fatto). (V mass n 144267; (V mass n 160317; (V mass n 177465; (contra mass n 162788).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 3 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)