Sez. 5, Sentenza n. 11279 del 18/07/2003 (Rv. 565277 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI | Valutazione automatica ex art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Presupposti - Immobile dotato di rendita catastale riferibile al suo stato attuale - Intervenute modifiche nella situazione giuridica e di fatto del bene - Conseguenze - Immobile privo di rendita - Assimilabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IMMOBILI O DIRITTI REALI IMMOBILIARI
In tema di imposta di registro, l'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, laddove stabilisce un limite al potere di accertamento dell'ufficio del registro in ordine agli atti concernenti immobili, richiede - accanto all'indicazione del contribuente del valore attribuito al bene - che l'immobile oggetto dell'atto da registrare sia dotato di rendita catastale riferibile allo stato del bene trasferito al momento della cessione, sicché il criterio di valutazione automatica non può trovare applicazione quando, a causa di intervenute modifiche, la situazione di fatto e giuridica risulti (come nella specie) modificata rispetto a quella catastale, poiché in tale evenienza è come se l'immobile fosse privo di rendita.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)