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Sez. T, Ordinanza n. 26159 del 25/09/2025 (Rv. 676622-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Omesso rilievo dell'inammissibilità ex art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 - Impugnazione della sentenza limitatamente al capo sulle spese - Esame della questione devoluta - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676622-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

L'impugnazione, limitatamente al capo sulle spese, della sentenza che non abbia rilevato l'inammissibilità, ex art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, del ricorso avverso l'estratto di ruolo e la correlata cartella di pagamento, non consente al giudice dell'impugnazione l'esame della questione devoluta, in ragione della sua accessorietà rispetto a una domanda la cui inammissibilità originaria può essere rilevata d'ufficio, anche in sede di legittimità, quale questione "fondante", nei termini di cui alla sentenza delle Sezioni unite n. 24172 del 2025.

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/07/2024 num. 110 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)