Sez. T, Ordinanza n. 30952 del 03/12/2024 (Rv. 673387-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Impugnazione dell'estratto di ruolo - Accoglimento in primo grado senza appello dell'Amministrazione - Ricorso in cassazione del contribuente per le spese - Rilevabilità d'ufficio del difetto di interesse ad agire in capo al contribuente - Assenza di una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Vaglio d'ammissibilità - Giudicato interno - Insussistenza - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE
In tema d'impugnazione dell'estratto di ruolo accolta in primo grado senza appello dell'Amministrazione, la Corte di cassazione - chiamata a decidere della legittimità della sentenza d'appello che, su ricorso del contribuente, aveva statuito in ordine alle spese - ha il potere-dovere, in difetto di un'espressa pronuncia sulla questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, di rilevare d'ufficio il difetto di interesse ad agire del contribuente che non ha documentato, neppure in sede di legittimità, di versare in una delle ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, atteso che il tema delle spese (ancora controverso) è condizionato dall'idoneità della domanda di giustizia rassegnata nel ricorso a superare il vaglio d'ammissibilità, non ostandovi alcun inesistente giudicato interno sull'ammissibilità di detto ricorso relativo alle questioni pregiudiziali ovvero a quelle concernenti la proponibilità dell'azione.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)