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Sez. T, Ordinanza n. 292 del 08/01/2025 (Rv. 673711-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE | Opposizione a cartella di pagamento conosciuta attraverso l'estratto di ruolo - Giudicato sulla sussistenza dell'interesse ad agire - Art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Incidenza - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673711-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE

In tema di opposizione avverso una cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta attraverso l'estratto di ruolo, l'inammissibilità della tutela giurisdizionale anticipata, ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come modificato dal d.lgs. n. 110 del 2024) e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, non può incidere sul giudicato già formatosi, ove il giudice di merito abbia accolto parzialmente il ricorso del contribuente con decisione non impugnata, sul punto, dall'amministrazione, poiché un ricorso, a prescindere dalle ragioni inerenti all'oggetto del contendere, non può essere dichiarato solo in parte inammissibile per difetto di interesse, pur avendo prodotto effetti irrevocabili per l'amministrazione resistente. (Principio applicato in controversia in cui il giudice di primo grado non aveva esaminato l'eccezione di inammissibilità del ricorso del contribuente e si era pronunciato nel merito, ma l'amministrazione non aveva proposto appello sul punto).

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis CORTE COST., Legge 17/12/2021 num. 215 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)