Sez. 2, Sentenza n. 4593 del 08/07/1983 (Rv. 429464 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO - POTERE E DOVERE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO DI ADEGUARE IL "QUANTUM" FISSATO DAL PRIMO GIUDICE IN RELAZIONE ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA SUCCESSIVAMENTE INTERVENUTA - SUSSISTENZA - RIFERIMENTO DEL PRIMO GIUDICE, PER LA PROPRIA LIQUIDAZIONE, A CRITERI EQUITATIVI - IRRILEVANZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RISARCIMENTO DEL DANNO PER FATTO ILLECITO - POTERE E DOVERE DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO DI ADEGUARE IL "QUANTUM" FISSATO DAL PRIMO GIUDICE IN RELAZIONE ALLA SVALUTAZIONE MONETARIA SUCCESSIVAMENTE INTERVENUTA - SUSSISTENZA - RIFERIMENTO DEL PRIMO GIUDICE, PER LA PROPRIA LIQUIDAZIONE, A CRITERI EQUITATIVI - IRRILEVANZA.*
In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, il potere- dovere del giudice di secondo grado, trattandosi di debito di valore che si trasforma in debito di valuta solo per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che ne provvede alla liquidazione, di adeguare il "quantum" fissato dal primo giudice in relazione alla svalutazione monetaria successivamente intervenuta, non è escluso dal fatto che il primo giudice si sia avvalso per la propria liquidazione di criteri equitativi, restando anche tale liquidazione riferita al momento della relativa decisione. (V 6673/81, mass n 417539).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)