Sez. 3, Sentenza n. 5465 del 10/10/1988 (Rv. 460072 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO RISARCITORIO DA ILLECITO AQUILIANO - NATURA - PERIODO COMPRESO TRA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO E QUELLA D'APPELLO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO IN TEMA DI RIVALUTAZIONE.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITO RISARCITORIO DA ILLECITO AQUILIANO - NATURA - PERIODO COMPRESO TRA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO E QUELLA D'APPELLO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO IN TEMA DI RIVALUTAZIONE.*
In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, trattandosi di debito di valore che si trasforma in debito di valuta solo per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede alla liquidazione, il giudice di appello deve adeguare il quantum alla svalutazione monetaria verificatasi nel periodo intercorso tra la sentenza di primo grado e quella di appello, anche se il danno sia stato liquidato con criteri equitativi, ove manchi una rinuncia espressa o tacita dell'interessato. (V 3315/85, mass n 440988; (V 4593/83, mass n 429464; (V 4214/82, mass n 422196; (V 6673/81, mass n 417539).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)