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Sez. 2, Sentenza n. 6673 del 16/12/1981 (Rv. 417539 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO AQUILIANO - RIVALUTAZIONE - PERIODO COMPRESO TRA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO E QUELLA D'APPELLO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417539-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - DANNO AQUILIANO - RIVALUTAZIONE - PERIODO COMPRESO TRA LA SENTENZA DI PRIMO GRADO E QUELLA D'APPELLO - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - LIMITI.*

In tema di valutazione del danno aquiliano, l'adeguamento della liquidazione alla svalutazione monetaria, realizzatasi nel periodo intercorso tra la sentenza di primo grado e quella d'appello, può essere compiuto dal giudice d'appello, poiché la relativa richiesta deve ritenersi compresa nella domanda risarcitoria fin dalla sua proposizione, salvo che il danneggiato abbia chiesto espressamente la conferma della liquidazione già compiuta in primo grado, così manifestando una volontà incompatibile con l'inclusione, nell'oggetto del riesame, degli effetti della svalutazione monetaria; ipotesi, quest'ultima, che non si verifica quando il danneggiato abbia genericamente chiesto la conferma della sentenza di primo grado. (Conf 117/81, mass n 410512; (Conf 142/80, mass n 403526; (Conf 5128/79, mass n 401763).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)