Sez. 3, Sentenza n. 1933 del 14/01/1998 Ud. (dep. 18/02/1998) Rv. 210129 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Autoveicoli - Importazione temporanea - Condizioni - Residenza abituale - Nozione.
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO
Con riferimento alle ipotesi di reato previste dagli art.282 del D.P.R. 23/01/73 n. 43 e 70 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, l'espressione "residence normal" di cui all'art 2 della convenzione di New York, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 ottobre 1957 n.1163, va intesa come abituale residenza all'estero, che ricorre sia quando il cittadino ha eseguito all'estero le prescritte variazioni anagrafiche, sia quando di fatto abbia stabilmente trasferito all'estero la dimora abituale.In proposito va sottolineato come la nozione di residenza sia caratterizzata dall'elemento obiettivo della permanenza in un determinato luogo (peraltro la durata della dimora non va intesa come assoluta continuità della medesima, ma soltanto come abitudine alla dimora), e da quello soggettivo dell'intenzione di abitarvi stabilmente, sebbene si lavori in altro luogo e purché si confermi la abitazione nel primo e vi si ritorni quando è possibile. (Fattispecie in tema di importazione di autovettura in comune di Livigno in cui è stato escluso il reato).
Riferimenti normativi: Legge 27/10/1957 num. 1163 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454 art. 719, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)