Sez. L, Sentenza n. 12021 del 26/11/1998 (Rv. 521155 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - VOLONTARIO | Non finalizzato all'integrazione del contraddittorio necessario - Tardività - Accettazione del contraddittorio - Sanatoria - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - "Ratio".
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - VOLONTARIO
Nel rito del lavoro, la tardività dell'intervento volontario effettuato oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e non ai fini dell'integrazione necessaria del contraddittorio (art. 419 cod. proc. civ.) non è sanata dall'accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro cui il terzo abbia proposto le sue domande e va rilevata anche d'ufficio, per la rilevanza pubblica degli interessi in vista del quale, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuove.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 419 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)