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Sez. L, Sentenza n. 12021 del 26/11/1998 (Rv. 521155 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - VOLONTARIO | Non finalizzato all'integrazione del contraddittorio necessario - Tardività - Accettazione del contraddittorio - Sanatoria - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza - "Ratio".
Stato
decisa il 1998-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/521155-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - INTERVENTO - VOLONTARIO

Nel rito del lavoro, la tardività dell'intervento volontario effettuato oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto e non ai fini dell'integrazione necessaria del contraddittorio (art. 419 cod. proc. civ.) non è sanata dall'accettazione del contraddittorio da parte del soggetto contro cui il terzo abbia proposto le sue domande e va rilevata anche d'ufficio, per la rilevanza pubblica degli interessi in vista del quale, nei giudizi assoggettati a detto rito, è posto il divieto di domande nuove.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 419 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)