Sez. 1, Sentenza n. 8008 del 08/08/1990 (Rv. 468677 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO) - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI - ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO DA PARTE DELLA CORTE DI APPELLO - RIMESSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE - VIZI IN PROCEDENDO DEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO - DEDUCIBILITÀ NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO) - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI - ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO DA PARTE DELLA CORTE DI APPELLO - RIMESSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE - VIZI IN PROCEDENDO DEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO - DEDUCIBILITÀ NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO.*
Qualora la Corte d'appello accolga il reclamo avverso il decreto del tribunale di rigetto dell'istanza di fallimento, rimettendo gli Atti al primo giudice per la dichiarazione del fallimento medesimo, i vizi "in procedendo" attinenti al procedimento di detto reclamo - non denunciabili con ricorso per Cassazione contro il provvedimento della Corte di appello, trattandosi di provvedimento ordinatorio inidoneo ad assumere portata decisoria su diritti delle parti ed efficacia di giudicato - possono essere fatti valere nel giudizio di opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. (Conf 1985/84, mass n 434058; (Conf 2443/80, mass n 406158).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)