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Sez. 1, Sentenza n. 1985 del 26/03/1984 (Rv. 434058 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELLA ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI - ACCOGLIMENTO DA PARTE DELLA CORTE D'APPELLO - RIMESSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE PER LA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - VIZI IN PROCEDENDO INTERVENUTI NEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO - DEDUCIBILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1984-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434058-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELLA ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI - ACCOGLIMENTO DA PARTE DELLA CORTE D'APPELLO - RIMESSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE PER LA DICHIARAZIONE DEL FALLIMENTO - VIZI IN PROCEDENDO INTERVENUTI NEL PROCEDIMENTO DI RECLAMO - DEDUCIBILITÀ CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*

Qualora la Corte d'appello accolga il reclamo avverso il decreto del tribunale di rigetto dell'istanza di fallimento, rimettendo gli Atti al primo giudice per la dichiarazione del fallimento medesimo, i vizi "in procedendo" attinenti a detto procedimento di reclamo, non denunciabili con ricorso per Cassazione contro quel provvedimento della Corte d'appello (trattandosi di provvedimento ordinatorio inidoneo ad assumere portata decisoria sui diritti delle parti), possono essere fatti valere nel giudizio di opposizione avverso la sentenza dichiarativa del fallimento. (V 2443/80, mass n 406158).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)