Sez. 2, Sentenza n. 3713 del 03/10/1996 Cc. (dep. 27/03/1997) Rv. 207562 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Dichiarazione di incompetenza - Decorso del termine di venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti al giudice competente - Preclusione all'adozione di una nuova misura cautelare da parte del giudice competente - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
Il decorso del termine di venti giorni fissato dall'art. 27 cod. proc. pen. per l'adozione di una nuova misura cautelare da parte del giudice competente, non è preclusivo all'esercizio del potere-dovere di quest'ultimo di emettere un provvedimento coercitivo successivamente alla perdita di efficacia di quello precedente, ancorché sulla base degli stessi presupposti e delle stesse esigenze cautelari, ove sussistenti; e ciò in quanto tale provvedimento si caratterizza per la sua piena autonomia rispetto al precedente ad effetti interinali, e, quindi, non può essere definito di conferma o reiterazione di quest'ultimo, in quanto emesso da altro giudice sulla base di un'autonoma valutazione delle stesse condizioni legittimanti, ancorché desunte dagli stessi fatti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)