Sez. 4, Sentenza n. 11530 del 30/01/2002 Cc. (dep. 21/03/2002) Rv. 221276 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE | Provvedimento emesso da giudice incompetente - Tardività dell'interrogatorio di garanzia - Successiva misura emessa dal giudice competente - Necessità di nuovo interrogatorio - Esclusione - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IN GENERE
In tema di misura cautelare emessa da giudice dichiaratosi incompetente ai sensi dell'art.27 cod.proc.pen., la tardività dell'interrogatorio di garanzia dev'essere fatta valere esclusivamente nell'ambito del procedimento applicativo di quella misura e davanti al giudice che l'aveva disposta, con la conseguenza che tale vizio non comporta, di per sè, per il giudice competente che abbia emesso nuova misura cautelare, la necessità di reiterare l'interrogatorio della persona sottoposta a cautela.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)