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Sez. 6, Sentenza n. 1972 del 16/05/1997 Cc. (dep. 20/11/1997) Rv. 210043 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Ordinanza emessa ex art. 27 cod. proc. pen. - Natura - Provvedimento autonomo rispetto a quello già emesso dal giudice dichiaratosi incompetente - Riesame - Preclusione derivante da giudicato cautelare formatosi sulla precedente ordinanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-05-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210043-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE

Il provvedimento con il quale il giudice competente dispone in tema di misure cautelari, a norma dell'art. 27 cod. proc. pen., assume completa autonomia rispetto al precedente provvedimento, disposto interinalmente dal giudice incompetente, e non può essere definito di conferma o di reiterazione di esso, essendo un provvedimento emesso da altro giudice sulla base di una autonoma valutazione delle condizioni richieste e di un distinto apprezzamento degli elementi che ne sono a fondamento, suscettibili di verifica in sede di impugnazione. Ne consegue che con riferimento a tale provvedimento non opera alcuna preclusione endoprocessuale connessa al c.d. giudicato cautelare formatosi sul primo provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)