Sez. L, Sentenza n. 14194 del 05/07/2005 (Rv. 582270 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Pensione sociale ed assegno sociale - Incremento previsto dall'art. 67 della legge n. 448 del 1998 - Trasformazione del trattamento spettante agli invalidi civili - Condizioni di reddito per l'incremento - Per l'accesso alle prestazioni sociali - Necessità - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE
Nell'ipotesi di trasformazione - al compimento del sessantacinquesimo anno di età - della pensione di inabilita dovuta agli invalidi civili nella pensione sociale (di cui all'art. 26 della legge n. 153 del 1969) o nell'assegno sociale (di cui all'art. 3, sesto comma, della legge n. 335 del 1995), l'aumento, previsto dall'art. 67 della legge n. 448 del 1998, degli importi mensili di tali prestazioni sociali compete a condizione che sussista il requisito reddituale richiesto per l'accesso alle stesse. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'incremento della pensione sociale, considerando il reddito personale richiesto ai fini del trattamento di invalidità civile e non il cumulo dei redditi con quello del coniuge, richiesto per la pensione sociale).
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 67, Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 14 septies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)