Sez. 1, Sentenza n. 13734 del 18/09/2003 (Rv. 566926 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Contestazione della contabilizzazione dei corrispettivi - Tempestiva iscrizione di riserva - Onere dell'appaltatore - Sussistenza - Fatti dannosi continuativi o saltuari - Tempestività della riserva - Sussistenza - Condizioni.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
Nei pubblici appalti, l'appaltatore, ove intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione, è tenuto, ai sensi dell'art. 54 del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, ed esporre, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi atti ad individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma, pur quando il fatto dannoso abbia carattere continuativo o, per converso, sia assolutamente saltuario. Anche in tali casi, l'onere dell'appaltatore di formulare tempestiva riserva, per maggiori pretese rispetto al corrispettivo pattuito, insorge nel momento in cui quei fatti evidenzino una potenzialità dannosa, secondo criteri oggettivi e di media diligenza, salvo restando il differimento della precisa quantificazione di dette maggiori pretese dopo il definitivo consolidarsi del pregiudizio economico subito, e senza che sia consentito, d'altra parte, all'imprenditore sostituire la ragione indicata nel registro di contabilità con altra causale in precedenza non indicata.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)