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Sez. 1, Sentenza n. 5194 del 10/06/1997 (Rv. 505087 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA | Impedimento della parte - Legittimo impedimento - Sussistenza - Valutazione - Giudizio di fatto - Configurabilità - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505087-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA

La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza o meno di un legittimo impedimento alla comparizione della parte per rispondere all'interrogatorio formale, e quindi sulla configurabilità di una sua mancata risposta, costituendo un giudizio di fatto non è sindacabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)