Sez. 1, Sentenza n. 5194 del 10/06/1997 (Rv. 505087 - 01)
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA | Impedimento della parte - Legittimo impedimento - Sussistenza - Valutazione - Giudizio di fatto - Configurabilità - Sindacabilità in Cassazione - Esclusione.
PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA
La valutazione del giudice di merito sulla sussistenza o meno di un legittimo impedimento alla comparizione della parte per rispondere all'interrogatorio formale, e quindi sulla configurabilità di una sua mancata risposta, costituendo un giudizio di fatto non è sindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)