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Sez. 2, Sentenza n. 2481 del 14/06/1977 (Rv. 386194 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - IMPEDIMENTO DELLA PARTE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386194-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - IMPEDIMENTO DELLA PARTE - VALUTAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione dell'impedimento addotto a giustificazione dalla parte che non si e presentata a rendere l'interrogatorio e rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e costituendo, essa, un apprezzamento di mero fatto, e sottratta al controllo di legittimita. (Conf 2268/65, mass n 314268; (Conf 1882/65, mass n 313598).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)