Sez. 3, Sentenza n. 1881 del 30/11/1999 Ud. (dep. 21/02/2000) Rv. 215690 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Sospensione - Soggetti residenti nelle aree del terremoto di Marche ed Umbria - Legge 434 del 1997 - Limiti di operatività delle sospensione dei termini perentori ed ordinatori.
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
Nell'interpretare la norma di cui all'art. 1 del decreto legge 27 ottobre 1997 n. 364, recante interventi urgenti a favore della zone colpite dal sisma nelle regioni Marche ed Umbria, va tenuto presente che, nell'ambito del diritto processuale, quando un termine perentorio è funzionalmente collegato ad un termine dilatorio, la sospensione del termine perentorio, si estende anche al termine dilatorio. (Nella specie relativa a termine a comparire per l'imputato, avente natura ordinatoria, la Corte ha ritenuto che la mancata sospensione del termine avesse violato i diritti di difesa impedendo al difensore il pieno esercizio di quei compiti che dovevano svolgersi entro termini perentori, disponendo l'annullamento con rinvio).
Riferimenti normativi: Legge 17/12/1997 num. 434
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)