Sez. 3, Sentenza n. 12013 del 15/10/1998 Ud. (dep. 20/11/1998) Rv. 212178 - 01
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Sospensione - Soggetti residenti nelle aree del terremoto di Marche ed Umbria - Limiti di operatività del D.L. n. 364 del 1997.
TERMINI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
La norma dell'art. 1 del D.L. 27 ottobre 1997 n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da sisma nelle regioni Marche ed Umbria, deve interpretarsi nell'ambito del diritto processuale nel senso che la sospensione deve intendersi limitata ai termini perentori, ossia a quei termini stabiliti per compiere determinati atti sotto pena di decadenza. La sospensione non comprende, quindi, né i termini ordinatori, né i termini dilatori. Tuttavia nell'ambito del diritto processuale quando un termine perentorio è funzionalmente collegato ad un termine dilatorio, la sospensione del termine perentorio, imposta dal D.L. 27 ottobre 1997 n. 363, si estende anche al termine dilatorio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/10/1997 num. 364 art. 1, Legge 17/12/1997 num. 434
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)