Sez. 1, Sentenza n. 4977 del 15/11/1977 (Rv. 388592 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - ERRORE (RILEVANZA) - DI FATTO E DI DIRITTO - ERRORE DI DIRITTO - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - ERRORE (RILEVANZA) - DI FATTO E DI DIRITTO - ERRORE DI DIRITTO - NOZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'annullabilita del contratto per errore di diritto, ai sensi degli artt 1429 n 4 e 1431 cod civ, ricorre quando il consenso di una parte sia determinato, in via esclusiva o principale, da falsa rappresentazione circa l'esistenza, l'applicabilita o la portata di una norma giuridica, imperativa o dispositiva, e tale vizio, inoltre, sia rilevabile dall'altro contraente, con l'uso della normale diligenza. L'indagine sulla sussistenza, nel caso concreto, di detto errore di diritto, si risolve in un accertamento ed apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito e non censurabile in Sede di legittimita, ove sorretto da adeguata e corretta motivazione. (V 3142/72, mass n 360928; (V 1194/71, mass n 351342).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)