Sez. L, Sentenza n. 180 del 08/01/1981 (Rv. 410584 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - ERRORE (RILEVANZA) - DI FATTO E DI DIRITTO - ERRORE DI DIRITTO - NOZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI DIMISSIONI DEL LAVORATORE.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA) - ERRORE (RILEVANZA) - DI FATTO E DI DIRITTO - ERRORE DI DIRITTO - NOZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI DIMISSIONI DEL LAVORATORE.*
L'annullabilita del contratto per errore di diritto, ai sensi degli artt 1429 n 4 e 1431 cod civ ricorre quando il consenso di una parte sia determinato in via esclusiva o principale da falsa rappresentazione circa l'esistenza, l'applicabilita o la portata di una norma giuridica imperativa o dispositiva e tale vizio, inoltre, sia rilevabile dall'altro contraente, con l'uso della normale diligenza, mentre poi l'indagine sulla sussistenza, in concreto, di detto errore di diritto, si risolve in un accertamento ed apprezzamento di fatto, riservato ai giudici di merito e non censurabile, in Sede di legittimita, ove sia sorretto da adeguata e corretta motivazione. (in applicazione del principio di cui alla massima, e stata ritenuta corretta la decisione del giudice del merito che ha escluso la ravvisabilita dell'errore di diritto in una lettera di dimissioni presentata nell'erroneo convincimento di avere diritto ad un particolare trattamento previdenziale convenzionale, ove l'esistenza di tale motivo non risultava dalla lettera presentata e non era conoscibile dalla controparte). (Conf 4977/77, mass n 388592).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 1431
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)