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Sez. L, Sentenza n. 3063 del 23/03/1998 (Rv. 513890 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO | Pagamenti indebiti - Di integrazioni al minimo (anche in relazione a pro - rata esteri) e assegni familiari - Fattispecie anteriori al 1996 - Disciplina retroattiva e transitoria ex artt. 1, commi duecentosessantesimo e duecentosessantaduesimo legge n. 662 del1996 - Applicabilità - Carattere esclusione.
Stato
decisa il 1998-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513890-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - PAGAMENTO

Agli indebiti pagamenti di prestazioni previdenziali verificatisi anteriormente al primo gennaio 1996 (e specificamente agli indebiti per integrazioni della pensione al minimo effettivamente non dovute - anche in dipendenza di liquidazione di "pro - rata" estero - e per ingiustificati pagamenti di assegni familiari) si applica in via esclusiva la norma di cui all'art. 1, commi duecentosessantesimo e duecentosessantesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in quanto la stessa, come evidenziato da una serie di elementi letterali e logici, introduce, con effetto retroattivo ed in via transitoria, un assetto normativo incompatibile con il precedente.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)