Sez. 3, Sentenza n. 117 del 21/01/1971 (Rv. 349477 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IDONEITA DELL'ATTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - ATTI TIPICI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IDONEITA DELL'ATTO - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - ATTI TIPICI.*
La valutazione dell'idoneita di un atto ad interrompere la prescrizione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non e soggetto al Sindacato della Cassazione, se immune da vizi logici e da errori giuridici. Tale principio, peraltro, vale unicamente per gli Atti non previsti espressamente e specificamente dalla legge, di modo che il giudice deve stabilire se essi siano suscettibili, in base al loro contenuto ed alla volonta di chi li ha posti in essere, di rientrare nella generica previsione dell'art 2943, ultimo comma, cod civ' non gia per gli Atti 'tipicì, corrispondenti ad un determinato e specifico modello legale, rispetto ai quali la valutazione e fatta in astratto dal legislatore (come nei casi indicati nei primi due commi dello stesso articolo) ovvero e rimessa bensi al giudice, ma involge una questione squisitamente giuridica, in quanto si tratta di stabilire la funzione dell'atto, ossia il fine per cui esso e previsto e regolato dalla leggè il che rientra indubbiamente nei limiti del giudizio di legittimita. (V 1976'69 mass 341169).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)